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Eredità-Testamento-Successione

Pubblicato da Cosmopolitan San Benedetto su 12 Gennaio 2022
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Eredità, testamento, successione: alcune informazioni utili

Eredità-Testamento-Successione

Con questo articolo cogliamo l’occasione per fare un po’ di chiarezza in merito ad alcuni aspetti giuridico­burocratici con i quali prima o poi, nostro malgrado, ci troviamo ad avere a che fare.

Una situazione piuttosto comune e che coinvolge la maggior parte delle persone, almeno una volta nella vita, è infatti quella di assumere il ruolo di erede. Questo accade nel momento in cui un parente a noi prossimo viene a mancare e si diventa, a tutti gli effetti, titolari giuridici del suo patrimonio e quindi della sua eredità, ossia dell’insieme globale dei suoi beni (patrimonio ereditario). Giuridicamente parlando, per patrimonio ereditario s’intende non solo l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi (beni immobili, redditi, crediti, utili, quote, risparmi…) ma anche di quelli passivi trasmissibili al momento della morte (per esempio, eventuali debiti).

Questo trasferimento di proprietà dalla persona defunta agli eredi avviene attraverso una procedura giuridica chiamata successione. Questa può essere testamentaria o legittima e può riguardare sia l’erede (cioè chi acquisisce tutto il patrimonio, o una quota di esso, e risponde dei debiti ereditati – successione a titolo universale) sia il legatario (ossia chi acquisisce solo uno o più diritti patrimoniali specifici e non risponde dei debiti ereditati – successione a titolo particolare).

Vediamole nello specifico.

Successione Testamentaria

La successione testamentaria è quella regolata da un testamento.

Il testamento è quell’atto personale «illimitatamente revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse» ed è disciplinato dall’articolo 587 del Codice Civile. Questo può essere olografo, cioè redatto di proprio pugno su un foglio qualunque (purché datato e firmato); o pubblico, vale a dire redatto da un notaio alla presenza di due testimoni e firmato dagli stessi.  Il testamento può essere sempre modificato o revocato da parte del proprio autore, in quanto atto appunto «illimitatamente revocabile».

Si tratta dunque dell’unico strumento attraverso il quale una persona può disporre dei propri beni dopo la morte.

Con la successione testamentaria, infatti, è la volontà del de cuius (ossia di “colui della cui eredità si tratta”) a stabilire in che modo distribuire la quota disponibile tra gli eredi.  Questi ultimi sono individuati dal testatore, il quale può scegliere sia di destinare i propri beni in modo diverso da quanto stabilito dalla legge sia di indicare quale erede un soggetto estraneo all’ambito familiare (sia esso persona fisica o ente pubblico). Possono infatti essere destinatarie di un testamento tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e tutte le persone giuridiche quali, ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità, purché siano indicate con chiarezza e precisione per essere individuate in modo inequivocabile. Sono considerate nulle quelle disposizioni testamentarie a favore di persone incerte o a favore di persone da nominarsi da terzi.

Alcuni soggetti tuttavia possono perdere la capacità di beneficiari quando sono ritenuti indegni dalla legge, ossia immeritevoli di fruire dei benefici dell’eredità, per aver commesso atti particolarmente gravi nei confronti del defunto o dei suoi congiunti.

È bene sottolineare però che esiste un limite alla cosiddetta autonomia testamentaria in quanto l’ordinamento italiano stabilisce che una quota di eredità (quella legittima) spetta di diritto ai parenti più stretti, come il coniuge e i figli (chiamati “riservatari”).  Va da sé dunque che il testatore può liberamente disporre dei suoi beni solo dopo aver soddisfatto la quota di riserva.

Chiunque può fare testamento, tranne le persone minorenni, gli interdetti (cioè coloro che si trovano in abituale stato di infermità mentale e sono stati dichiarati interdetti dal tribunale) e gli incapaci di intendere e di volere. Il testamento redatto da una persona incapace può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, ma resta efficace finché non ne viene dichiarato l’annullamento.

Successione Legittima

La successione legittima si verifica quando non esiste un testamento o quando questo viene successivamente dichiarato invalido. In questo caso, la successione è disciplinata esclusivamente dalla legge che prevede la destinazione dell’eredità in base al grado di parentela.

La successione legittima può inoltre svolgere una funzione “residuale” rispetto a quella testamentaria, in quanto viene applicata nel caso in cui esistano dei beni esclusi dal testamento. In parole povere, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.

 

Esiste inoltre un altro tipo di successione, quella necessaria, prevista nel caso in cui il testatore abbia disposto dei propri beni senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti a cui, come abbiamo visto, spetta sempre una quota di eredità.

 

Dal momento che l’eredità comprende sia i beni e i crediti sia i debiti del testatore, il primo passo da compiere per riceverla, e diventare così eredi, è accettarla. L’accettazione, ossia il negozio attraverso il quale un soggetto acquisisce il diritto all’eredità, può essere espressa (o formale) oppure tacita.

Accettazione Espressa

Nel caso di accettazione espressa, la persona interessata ad assumere il titolo di erede deve dichiarare espressamente di accettare l’eredità attraverso un atto pubblico o una scrittura privata debitamente registrata.

L’accettazione espressa può avvenire semplicemente o con beneficio di inventario.

L’accettazione espressa con beneficio di inventario è un atto che consente all’erede di evitare di confondere il suo patrimonio con quello del defunto. In questo modo è possibile accettare l’eredità senza dover rispondere di eventuali debiti di quest’ultimo che siano superiori al patrimonio ereditato. Si tratta di un beneficio facoltativo che diventa però obbligatorio nei casi di minori e interdetti; minori emancipati e inabilitati; persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (escluse le società commerciali).

Accettazione tacita

Per quanto riguarda l’accettazione tacita, invece, non è necessario sottoscrivere alcun tipo di documento. Infatti è sufficiente solo che il soggetto manifesti il suo interesse nei confronti dell’eredità attraverso uno o più atti che presuppongano la sua volontà di accettare il beneficio cosicché si possa registrare il suo legale subentro. Naturalmente, affinché questo possa accadere, la persona deve avere il pieno diritto di esercitare tale opzione.

Dal momento che questa condizione si attiva soltanto in presenza di un comportamento esplicito che dimostra l’interesse dell’erede verso il patrimonio del defunto non sono previste procedure specifiche, ma è possibile esercitare alcune funzioni affinché scatti automaticamente la successione ereditaria: ad esempio, il beneficiario potrebbe dare un incarico per la vendita di un immobile di proprietà del parente scomparso o magari restare a vivere all’interno dell’abitazione dei genitori, oppure prendere possesso di un bene materiale, come una vettura o un’imbarcazione. Ciò equivale per la legge a dichiarare pubblicamente che si accetta l’eredità subentrando di fatto agli ex-titolari di quel bene specifico, materiale o immateriale.

Se è vero che per formalizzare l’accettazione d’eredità tacita non serve nessun tipo di scrittura ufficiale, esistono tuttavia dei vincoli che bisogna rispettare. Ad esempio, se l’erede vuole vendere un bene appartenuto al defunto, l’operazione dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di un documento notarile tramite la trascrizione di un certificato che indichi la volontà della persona di cedere la proprietà di tale bene.

L’unico caso in cui l’accettazione dell’eredità è obbligatoria è in presenza di minori o di individui interdetti, condizioni che prevedono di rivolgersi a un giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione a procedere nei confronti di un tutore legale o di un genitore.

Dichiarazione di Successione

Una volta accettata l’eredità è necessario aprire una successione, ossia presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate per determinare le imposte da pagare sui beni e sui crediti ricevuti. Si tratta di un passo di fondamentale importanza in quanto costituisce la condizione imprescindibile per poter disporre dell’eredità.

Questo vale anche nel caso di accettazione tacita, qualora si decida di far valere il proprio diritto all’eredità. Per regolarizzare la propria posizione di erede, infatti, è necessario redigere un apposito documento di successione e presentarlo all’Agenzia dell’Entrate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data del decesso del testatore.

Il subentro ereditario invece è consentito per un tempo massimo di 10 anni. Durante questo periodo eventuali altri eredi possono farsi avanti e avviare procedure di validazione del proprio diritto alla successione.

Non occorre presentare la dichiarazione di successione solo nei seguenti casi: se il defunto non possedeva case, se aveva un patrimonio sotto i 100.000 euro, se a ereditare sono solo coniuge e figli. Al di là di questi, invece, la dichiarazione è sempre obbligatoria. Qualora siano presenti immobili, insieme alla dichiarazione di successione è necessario presentare anche le volture catastali.

Imposte di successione

La successione impone una serie di obblighi anche dal punto di vista fiscale. Occorre infatti pagare le cosiddette imposte di successione che cambiano a seconda del grado di parentela e in base a quanto si eredita. Il calcolo viene fatto dall’Agenzia delle Entrate sulla base di quanto indicato nella dichiarazione di successione. In caso di coniuge e figli, non ci sono imposte da pagare quando l’ammontare complessivo dei beni non supera il valore di 1 milione di euro per ogni erede. In caso di fratelli, la franchigia è di 100.000 euro per ciascuno. L’imposta di successione è al 4% per genitori e figli e altri parenti in linea retta per l’eventuale quota che supera il milione di euro; sale al 6% se si ereditano beni da altri familiari, mentre in caso di estranei si paga l’8%.

 

Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione, essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione. Non devono essere dichiarate in successione le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie o sulla vita.

 

A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell’attestato da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli eredi, divenuti tali per aver accettato l’eredità, possono ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto, mentre per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dei dati.

 

 

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COSMOPOLITAN – Centro Servizi Immobiliari  

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